Analisi nazionale del Rischio

Analisi nazionale del Rischio

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF, aggiornata al 2018, e attività degli avvocati nelle procedure di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo previste dal D.lgs. 231/2007 e successive modifiche.

Nel 2019 il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è apprestato a eseguire l’elaborazione di Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale studio fa riferimento alle competenze previste dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231. I dati e le informazioni utilizzate si riferiscono al periodo 2014-2018.

Il documento si snoda in molteplici capitoli: dall’aggiornamento delle Metodologie delle analisi alla Sintesi dei principali esiti, dalla Valutazione del rischio inerente di riciclaggio di denaro del sistema alla Valutazione del rischio inerente al finanziamento del terrorismo, dall’Efficacia dei presidi fino a giungere alle Conclusioni e linee di intervento e al Focus tematico riguardanti i rischi inerenti alle valute virtuali e le tipologie di riciclaggio evidenziate dalla UIF nell’ambito degli Istituti di Pagamento (IP) / Istituti di moneta elettronica (IMEL) italiani e comunitari.

Ponendo attenzione all’analisi complessiva sviluppata a livello nazionale, in particolar modo nell’ambito delle analisi delle minacce, è emerso il dato “molto significativo” per quanto concerne i rischi di riciclaggio e “abbastanza significativo” relativamente al finanziamento del terrorismo.

Le quattro tipologie di rischio che compongono la scala del rischio, concepite in ordine crescente: non significativo; poco significativo; abbastanza significativo; molto significativo. Purtroppo preme informare che abbiamo solcato i massimi livelli di rischio.

L’ambito relativo al controllo dell’efficacia dei presidi ha preso in considerazione le procedure di “Adeguata verifica”, di “Conservazione delle informazioni” e di “Segnalazione di operazioni sospette”.

Distintamente per gli avvocati è stata evidenziata la seguente condizione:

“Con riferimento alla categoria degli avvocati, si rileva tuttora un livello basso di collaborazione attiva. Mentre si concorda che non tutta l’attività professionale degli avvocati presenti lo stesso grado di rischio, la necessità di dati aggiuntivi e del completamento del processo di autovalutazione richiederà di conseguenza un approfondimento ulteriore del giudizio sul rischio. Si conferma quindi la valutazione di una vulnerabilità molto significativa delle misure preventive”.

Nella parte relativa le conclusioni è esposta la seguente valutazione:

“In particolare, si ritiene necessario procedere all’analisi della categoria degli avvocati individuando quale parte dell’attività professionale è maggiormente esposta ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e valutarne, infine, il livello di esposizione. In esito a tale analisi potrà essere indirizzata in maniera coerente ed efficiente l’attività ispettiva della Guardia di Finanza”.

Da quanto precedentemente esposto, si arguisce, la non remota possibilità che la Guardia di Finanza possa introdurre controlli mirati presso studi di avvocati, all’interno dei progetti finalizzati alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Pertanto, è utile richiamare l’attenzione dei suddetti professionisti riguardo le procedure da porre in essere, al fine di gestire il rischio di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo dei propri clienti e delle prestazioni che gli stessi clienti richiedono al professionista.

A tal proposito si evidenziano tutte le circolari e altri documenti del Consiglio Nazionale Forense che richiamano l’attenzione dei professionisti e indicano i modelli di riferimento per l’adeguamento dello studio agli obblighi in argomento. In particolare si sottolinea l’ultima Faq redatto dal CNF il 14/07/2017 a seguito dell’entrata in vigore (4 luglio 2017) del D. Lgs. 90 del 25.5.2017. Inoltre, così come per gli altri organi di autoregolamentazione, anche il Consiglio Nazionale Forense, già dal 2017 così come imposto dalla normativa, ha provveduto a redigere specifiche regole tecniche che sono state poste all’attenzione di tutti gli iscritti per apporre eventuali migliorie. Le stesse diventeranno esecutive dopo il confronto e il parere dello stesso Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Osserviamo come il nuovo art. 3, comma 4 lett. c) del D.lgs. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. 90/2017 ribadisca l’inclusione degli Avvocati tra i soggetti obbligati alle procedure antiriciclaggio qualora: compiano in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, o assistano il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:

  • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Per operazione s’intende: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale.

Le procedure consistono in varie fasi cosi riassunte:

  • adeguata verifica
  • valutazione del rischio
  • conservazione dei documenti e dell’informazioni
  • segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni di violazioni per superamento del limite del contante.

Gli avvocati procedono a eseguire l’adeguata verifica in presenza delle seguenti operazioni o prestazioni:

  • quando la prestazione professionale ha a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
  • quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
  • tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. A questi fini la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;
  • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

La procedura di adeguata verifica è svolta secondo le seguenti fasi:

  • identificazione del cliente e dell’esecutore mediante un documento d’identità valido non scaduto ed eventuale documento probante i poteri di rappresentanza del cliente;
  • verifica dell’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identità;
  • ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
  • esecuzione di un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Il d.lgs. 231/2007 prevede l’obbligo da parte del cliente di fornire tutti gli elementi necessari per il professionista per eseguire l’adeguata verifica e punisce con una reclusione e multa qualora lo stesso fornisca documenti ed elementi falsi. Il soggetto obbligato, qualora non sia messo nelle condizioni di svolgere l’adeguata verifica deve astenersi da eseguire la prestazione e valuta se ci sono gli elementi per eseguire una segnalazione di operazioni sospette.

La valutazione del rischio è eseguita sulla base dei seguenti elementi:

con riferimento al cliente:

  • natura giuridica;
  • prevalente attività svolta;
  • comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  • area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

con riferimento alla prestazione professionale:

  • tipologia della prestazione professionale posta in essere;
  • modalità di svolgimento della prestazione;
  • ammontare;
  • durata della prestazione professionale;
  • ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;
  • area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione.

Tutti i documenti utilizzati per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio nonché tutte le scritture e le registrazioni inerenti la prestazione consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, devono essere conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale.

Gli Avvocati, inoltre, nel caso in cui “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette.
E’ importante sottolineare che è assolutamente vietato fornire notizia al cliente della segnalazione di operazione sospetta, la violazione a tale disposto è penalmente rilevante.

Alla base delle anzidette attività risulta essenziale e necessaria un’adeguata formazione dei titolari, dipendenti e collaboratori, l’istituzione e la formalizzazione di procedure e presidi e, di una preliminare valutazione del rischio complessivo dello studio per temperare gli obblighi. Alla formazione deve concorre anche l’organo di autoregolamentazione con l’organizzazione di specifici corsi.

In maniera particolare la FORMAZIONE è espressamente richiesta dal legislatore attraverso il disposto dell’art. 16, comma 3, del decreto 231/2007, ove impone anche ai professionisti e a tutti gli altri soggetti obbligati lo svolgimento a favore dei dipendenti e collaboratori di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Riguardo all’Organizzazione delle procedure, invece, lo studio adotta secondo le disposizioni dall’art. 16 del d.lgs. 231/2007 così come integrato e modificato dal d.lgs. 90 del 2017, presidi e controlli interni in proporzione adeguata rispetto alla propria natura e dimensione e necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il fine ultimo è quello di evitare le sanzioni amministrative previste per ogni omissione che, seppur mitigate dal d.lgs. 90/2017, sono comunque progressive e aumentano in maniera consistente in caso di violazioni gravi, plurime, ripetute o sistematiche, fino a raggiungere l’importo di 1 milione di € per reiterate e sistematiche omissioni di segnalazioni di operazioni sospette.