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| Vedi art. 18. - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità
b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità
c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
d) il controllo costante del rapporto con il cliente |
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| Art. 20. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; |
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| D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa S.r.l.___7. |
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| In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi. |
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| Art. 42. soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35. |
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| Art. 24. - I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. |
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| Vedi art. 23 - Ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l’obbligo di commisurarne l’estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l’altro, dei seguenti indici di basso rischio:
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea; |