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Art. 17. 1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata
Vedi art. 17 - 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
Vedi art. 18. - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, d) il controllo costante del rapporto con il cliente
Art. 20. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa S.r.l.___7.
In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.
Art. 42. soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.